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Esonero contributivo anno 2016

Home» Servizi » Area Lavoro » Esonero contributivo anno 2016

Con la circolare n. 57 del 29 marzo 2016, l’Inps fornisce le prime indicazioni in merito alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1 gennaio 2016.

Per poter utilizzare i benefici contributivi, l’INPS chiarisce che i datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo devono inoltrare all’Inps la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 6Y che deve essere effettuata esclusivamente dai datori di lavoro che non siano ancora in possesso del medesimo codice di autorizzazione per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015.

Riproponiamo, qui di seguito, una tavola riepilogativa sulle condizioni per l’utilizzo del beneficio contributivo biennale, nonché sulle le sue caratteristiche.

Condizioni per ottenere i benefici contributivi

Come per l’agevolazione triennale prevista per le assunzioni effettuate nell’anno 2015, l’esonero contributivo in questione, spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato

Esclusione dall’applicazione del beneficio

· è esclusa l’applicazione del beneficio nel caso in cui, nell’arco dei tre mesi antecedenti il 31/12/2015, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

· Il beneficio non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo incentivo ovvero l’esonero di cui all’articolo 1, comma 118, della legge n. 190/2014, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

Misura dell’Incentivo

· La misura dell’incentivo è pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base dello specifico orario ridotto di lavoro.

· Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e la sua durata è pari a 24 mesi a partire dalla data di assunzione.

· la soglia massima mensile di esonero contributivo è pari a € 270,83 (€ 3.250,00/12) mentre la giornaliere per rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, è pari ad €   8,90 (€ 3.250,00/365 gg.)

· la contribuzione eccedente la predetta soglia mensile sarà oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 3.250,00 su base annua.

Contributi non oggetto di sgravio

Restano comunque dovuti, in capo al datore di lavoro i contributi per:

· INAIL

· INPS: Fondo di garanzia (0,50%) – Finanziamento dei fondi per la formazione (0,30) – Fondi di solidarietà

Cumulabilità dell’agevolazione

Lo sgravio contributivo è cumulabile con le seguenti agevolazioni:

· incentivo per il collocamento dei lavoratori disabili;

· benefici per assunzione di disoccupati che usufruiscono della Naspi;

· bonus per assunzione di beneficiari del programma Garanzia Giovani.

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