La nuova formulazione dell’articolo 17 D.P.R. n. 633/72 introduce dal 2 maggio 2016 l’obbligo del meccanismo per le cessioni di console da gioco, tablet, laptop e modifica l’elenco delle cessioni soggette a reverse charge
Le novità possono essere così riepilogate:
- CESSIONE DI CONSOLE DA GIOCO, TABLET PC E LAPTOP: sono inserite nella nuova lett. c), articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/72. Il reverse charge si applica a tali cessioni a decorrere dal 2 maggio 2016 (come stabilito dall’articolo 2 del decreto legislativo 24/2016). Si tratta di un vero e proprio ampliamento dell’ambito oggettivo di applicazione del meccanismo.
- CESSIONE DI DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO, QUALI MICROPROCESSORI E UNITÀ CENTRALI DI ELABORAZIONE, EFFETTUATE PRIMA DELLA LORO INSTALLAZIONE IN PRODOTTI DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE: tale voce era di fatto già ricompresa nella lett. c), articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/72. La formulazione della lettera c (“cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori”), pur richiamando una definizione più ampia di quella autorizzata dal Consiglio (decisione del 22/11/2010 n. 2010/710/UE), con la circolare n. 59/E del 23 dicembre 2010 dell’Agenzia delle entrate, era stata di fatto ricondotta all’ambito di applicazione comunitariamente autorizzato. Infatti, nel documento di prassi era chiarito che il reverse charge ex lett. c) doveva trovare applicazione “solo per la parte che si riferisce ai componenti di personal computer, cui possono ricondursi i dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale“. Quindi, il nuovo testo della lettera c), in tale parte, costituisce una migliore formulazione della disposizione normativa per individuare le cessioni a cui il reverse charge era comunque già applicabile.